Statuto
   
 

Allegato "A" all'atto rep.n. 43398/12738
Statuto
IL PICCOLO PRINCIPE
Società Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S.
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA


Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Casarsa della Delizia (PN) la società cooperativa denominata “IL PICCOLO PRINCIPE Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.”.
L'Organo amministrativo potrà spostare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio comunale e istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.


Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.


TITOLO II
SCOPO – OGGETTO


Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. a) e successive norme modificative.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale nonché dell’Associazione di volontariato “Il Noce”, con sede in Casarsa della Delizia (PN), ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la priorità dell’uomo sul denaro, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche ed anche la ricerca dell’utopia.
Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento – scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all’apporto dei soci, l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.
Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2512 C.C., la società:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513 C.C.
La cooperativa può operare anche con terzi.


Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:
- la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno.
In particolare e solo a titolo indicativo la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l’organizzazione e la gestione di:
a) corsi scolastici di sostegno e di studio;
b) corsi di formazione, aggiornamento e di avviamento al lavoro;
c) percorsi individuali di accostamento al mondo del lavoro per soggetti con disagi sociali derivanti da problemi psico-fisici e/o ambientali, utilizzando in via strumentale il setting operativo di un laboratorio di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi;
d) attività editoriali e servizi di consulenza nel settore sociale;
e) servizi per il tempo libero dei minori;
f) strutture ricettive e comunità alloggio, casa famiglia e gruppo appartamento, per minori, ragazze madri, persone diversamente abili ed emarginati;
g) laboratori socio-educativi, centri socio-occupazionali e ludoteche;
h) l’approvvigionamento di beni e servizi a favore di persone e famiglie che versano in stato di bisogno e povertà;
i) la promozione e la gestione di qualunque altra attività intesa a migliorare le condizioni di vita dei soggetti più deboli, in particolare le donne con disagi sociali.
In via strumentale al raggiungimento delle finalità sociali la Cooperativa potrà realizzare:
- processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale;
- progettazione e gestione di percorsi formativi;
- attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale, di volontariato e, più in generale, del terzo settore;
Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare.
Allo scopo di favorire la realizzazione dell'oggetto sociale, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività riservate previste dalle Leggi n. 1/91, n. 197/91 e dal D.L. 385/93, la Cooperativa potrà:
- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni disposte da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari;
- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;
- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, aderire ad altre società, imprese e consorzi, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545-septies Codice Civile, partecipare in società estere, assumere associazioni in partecipazione e/o joint ventures, che saranno ritenute necessarie dall’organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipare ad organismi associativi sia nazionali che internazionali tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;
- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che costituiscono oggetto della propria attività;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell’agricoltura;
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, secondo modalità definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- ricevere e conferire mandati, commissioni, agenzie e rappresentanze per il collocamento dei prodotti;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III
SOCI


Art. 5 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
1) soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .


Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
b) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;
c) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione, con la relativa motivazione.


Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) i requisiti tecnico-professionali e l’attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.


Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, eventualmente determinata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare alla eventuale costituzione di un fondo di finanziamento per il conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui all’art. 12 Legge 17.02.1971 n. 127 e successive modificazioni.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.


Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.


Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.


Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;
f) in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
g) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
h) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l’attività di volontariato;
i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.


Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.


Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.


Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.


Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d), e), f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.


TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI


Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.


Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.


Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.


Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.


Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.


TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE


Art. 21 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
Per i soci preesistenti continua a sussistere l’azione di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi dell’art. 21 comma 4 della stessa legge.
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.


Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa si sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.


Art. 24 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell’Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall’art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica / professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro.
I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.


TITOLO VI
ORGANI SOCIALI


Art. 25 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi, alternativamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione nei quotidiani “Il Gazzettino” oppure “Messaggero Veneto”, o mediante altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dall’Organo Amministrativo.
In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Art. 26 (Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) procede alla nomina degli Amministratori, del Presidente della Società e di uno o più Vice-Presidenti;
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
6) approva i regolamenti interni;
7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 23.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.


Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.


Art. 28 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.


Art. 29 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente, e comunque nei limiti di quanto disposto dall’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.


Art. 30 (Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.


Art. 31 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Ciascun amministratore può essere rieletto nel limite massimo previsto dalla normativa vigente.
Il Consiglio elegge il Presidente ed uno o più Vice-presidenti, qualora non vi provveda l’assemblea.


Art. 32 (Compiti degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.


Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 34 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.


Art. 35 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.


Art. 36 (Rappresentanza)
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.


Art. 37 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.


Art. 38 (Controllo contabile)
In assenza del collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui affidare l’esercizio del controllo contabile sulla società.


TITOLO VII
CONTROVERSIE


Art. 39 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.


Art. 40 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, qualora questa non intervenga entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente, sono nominati dal Presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.


Art. 41 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.


TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Art. 42 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.


Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.


TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Art. 44 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.


Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.


Art. 46 (Assistenza e vigilanza)
Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi derivanti dalla legge regionale 20.11.1982 n. 79 e successive modificazioni, la cooperativa aderisce all'Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone.


Art. 47 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.


F.to Colussi Giuliana
F.to Gaspare Gerardi

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